creditore

Il creditore, una volta individuati gli Istituti di Credito con i quali il debitore intrattiene rapporti, può finalmente procedere con la notifica del pignoramento presso terzi per recuperare i crediti vantanti.

Ma il creditore cosa può effettivamente pignorare nella banca del debitore? Solo il conto corrente o anche eventuali titoli e portafoglio di investimenti?

Giova rammentare che, nella banca del debitore, il creditore può effettuare un pignoramento presso terzi, laddove il terzo, in questo caso, è proprio la Banca (o Poste Italiane S.p.A.).

Anche in Banca, come negli altri casi, il creditore con la notifica dell’atto di pignoramento ottiene il blocco delle somme che la Banca deve restituire al debitore in attesa che il Giudice dell’esecuzione si pronunci.

L’Istituto di Credito dichiarerà al creditore, via pec o con raccomandata RR, se sul conto intestato al debitore vi sono o meno soldi. Si tratta della c.d. dichiarazione del terzo. L’istituto dichiara di essere o non essere debitore del debitore.

Nell’atto di pignoramento viene indicata la data dell’udienza in cui il creditore si presenterà dinanzi al Giudice con la dichiarazione del terzo.

All’udienza, la pronuncia del Giudice dell’esecuzione imporrà all’Istituto la consegna delle somme originariamente del debitore al creditore procedente, nei limiti di legge.

Se sul conto corrente del debitore viene accreditata solo pensione o lo stipendio, all’atto della notifica del pignoramento potranno essere congelate solo le somme già depositate ed eccedenti il triplo del valore dell’assegno sociale. Per le mensilità accreditate successivamente, il pignoramento riguarderà solo il quinto di esse.

L’atto di pignoramento non va a colpire solo i soldi del debitore presenti sul conto, il saldo attivo, ma qualsivoglia debito della Banca nei confronti del debitore, quindi anche il portafoglio titoli, le azioni e obbligazioni, e persino le cassette di sicurezza.

A norma dell’art. 543 del Codice di Procedura Civile, gli Avvocati nell’atto di pignoramento presso terzi si limitano a menzionare unicamente “l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute” dal terzo. Sarà poi l’Istituto di Credito, la Banca, il terzo ad indicare, nella dichiarazione al creditore procedente quali siano i beni soggetti a pignoramento.

Se la disponibilità sul conto corrente del debitore è sufficiente a soddisfare le pretese creditorie, inverosimilmente verrà pignorato anche il portafoglio titoli, sebbene il terzo sia tenuto a bloccare tutto, sia titoli obbligazionari che azioni.

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