pignoramento mobiliare

Pignoramento mobiliare: quali sono i beni mobili del debitore impignorabili? Il creditore, per recuperare il proprio credito attraverso l’esecuzione forzata, può aggredire qualsivoglia bene mobile del debitore?

Cosa può essere oggetto di pignoramento mobiliare?

Possono essere oggetto di pignoramento mobiliare anche i beni mobili di proprietà del debitore e i crediti vantanti dal debitore, ma in possesso di terzi, come ad esempio i crediti del debitore nei confronti di terze persone. Un esempio di credito del debitore in possesso di terzi è lo stipendio mensile corrisposto dal datore di lavoro al debitore dipendente.

Il Codice di Procedura Civile e alcune norme speciali prevedono però dei limiti al pignoramento, anche a quello mobiliare.

In buona sostanza, il legislatore stila l’elenco di cosa può e di cosa non può essere espropriato affinché, nonostante un procedimento esecutivo, i diritti del debitore riconosciuti come fondamentali, come il diritto alla vita e alla dignità, vengano comunque tutelati.

Quali sono i beni mobili del debitore non suscettibili di pignoramento mobiliare?


L’articolo 514 del Codice di procedura civile indica i beni mobili impignorabili che possono avere, per il debitore, un valore religioso oppure garantire il sostentamento suo e dei suoi familiari per almeno un mese o, ancora, gli danno la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività lavorativa.

I beni mobili del debitore non pignorabili sono:

  • gli oggetti sacri e quelli che servono all’esercizio del culto;
  • l’anello nuziale, gli abiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli della cucina, sia a gas sia elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina compreso il mobile che li contiene in quanto indispensabili al debitore e alla sua famiglia;
  • i commestibili e i combustibili necessari al mantenimento del debitore e dei suoi familiari per un mese;
  • le armi e gli oggetti che il debitore deve obbligatoriamente conservare per l’adempimento di un pubblico servizio (ad esempio la pistola detenuta da un poliziotto per questioni di servizio);
  • le decorazioni al valore, le lettere, i registri ed in generale gli scritti di famiglia e i manoscritti, a meno che non facciano parte di una collezione;
  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti in casa o in altri luoghi di proprietà del debitore, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
  • gli animali utilizzati a fini terapeutici o di assistenza per il debitore o per i suoi familiari.

Quali sono i beni mobili del debitore per i quali è prevista una impignorabilità relativa?

In presenza di particolari situazioni oggettive o temporali, alcuni beni mobili del debitore sono relativamente impignorabili.

Specificatamente, sono inclusi nella categoria:

  • gli oggetti adibiti al servizio ed alla coltivazione di un fondo, che possono essere pignorati separatamente dall’immobile solo in mancanza di altri beni mobili. Il Giudice dell’esecuzione può, su richiesta del debitore, escluderli dal pignoramento oppure può permetterne l’uso, sebbene pignorati, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione;
  • gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore. Questi beni possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’Ufficiale Giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Pertanto, in caso di vendita all’asta i quattro quinti del ricavato devono essere restituiti al debitore;
  • i frutti non ancora raccolti (ad esempio, la legna pendente dall’albero) o separati dal suolo, che possono essere pignorati separatamente dall’immobile al quale accedono, solo nelle ultime sei settimane precedenti alla maturazione. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando si trovano sui rami per formare il bozzolo, ovvero quando sono venuti ad esistenza.

Quali sono i crediti impignorabili?

Per quanto riguarda i crediti del debitore non suscettibili di pignoramento mobiliare:

  • i crediti alimentari come ad esempio quelli dovuti al coniuge separato che si trova in stato di bisogno, se non beneficia già del mantenimento;
  • quelli aventi ad oggetto sussidi destinati a persone che si trovano in situazioni di indigenza oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza e previdenza (vedi la pensione sociale, la pensione di invalidità e l’assegno di accompagnamento) o da istituti di beneficienza;
  • le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Se nello stesso tempo vengono effettuati più pignoramenti per cause diverse (ad esempio, per crediti alimentari e per crediti tributari), il pignoramento non si può estendere oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette;
  • le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. (Si tenga presente che l’importo dell’assegno sociale per il 2021 è pari al € 460.28). Sulla parte della pensione eccedente tale importo, si può effettuare il pignoramento solo nel limite di un quinto o, se si tratta di crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Giudice. Se la pensione viene versata sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale del debitore, il pignoramento si può estendere solo alla parte che supera il triplo dell’assegno sociale. Invece, per le mensilità di pensione che vengono accreditate successivamente alla notifica del pignoramento e sino ad estinzione totale del debito, le somme dovute a titolo di pensione possono essere pignorate per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato mentre per ogni altro credito nel limite di 1/5 e per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette. Nel caso in cui il pignoramento sia eseguito sulle somme sopra indicate violando i divieti e i limiti previsti dal Codice di Procedura Civile e dalle leggi speciali, è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal Giudice, anche d’ufficio.

Al fine di poter procedere con un pignoramento mobiliare, al creditore è sempre consigliabile rivolgersi a VERIFICHE PATRIMONIALI, partner delle migliori società di informazioni commerciali investigate, così da non procedere con un recupero crediti giudiziale alla cieca, ma piuttosto individuare tutti beni intestati al debitore ed utilmente aggredibili.

Se sei un creditore o un Avvocato, per rintracciare tutti i beni mobili, ma anche immobili, intestati al debitore, chiama subito VERIFICHE PATRIMONIALI al +393661674170 oppure compila il seguente modulo contatti:

    Hai letto e accetti la privacy policy di VERIFICHE PATRIMONIALI

    Materiale protetto da Copyright. Ogni parte copiata configura una violazione prevista e punita dall’art. 171 della legge 633/41