cattivo pagatore

Quando si diventa “cattivo pagatore”? Per quanto tempo dura la segnalazione come cattivo pagatore?

Da gennaio 2021 sono in vigore le norme europee che stabiliscono quando si diventa “cattivo pagatore” con la conseguenza di essere iscritti alla Centrale dei Rischi o nei SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) che in Italia attualmente sono: Crif, Cerved Group, Experian, CTC, Assilea.

Centrale Rischi Finanziari: di cosa si tratta?

CRIF, Centrale Rischi Finanziari, è una società con sede legale a Bologna a supporto di chi eroga e gestisce il credito al consumo, anche fornendo informazioni per la previsione ed il controllo del rischio finanziario.

La società specificatamente si occupa della gestione del più importante sistema di informazioni creditizie (SIC) presente in Italia.
Nel Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF, chiamato EURISC, finiscono i dettagli dei finanziamenti erogati ai privati cittadini e alle aziende.

Capital Requirement Regulation – CRR

Le novità introdotte a livello europeo sono finalizzate ad armonizzare la materia in tutti gli Stati membri con il Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 (RD) e dagli Orientamenti EBA (European banking authority) con il Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirement Regulation – CRR).

I punti focali dell’attuale normativa sono l’applicazione della definizione di default del debitore ai sensi dell’articolo 178 del Capital Requirement Regulation e le regole sulle soglie di rilevanza, superate le quali scatta la segnalazione come cattivi pagatori.

Definizione di cattivo pagatore in stato di default

La definizione di default (per quanto riguarda i cattivi pagatori) è sancita dall’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013.

Un debitore è considerato cattivo pagatore in stato di default quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a. condizione oggettiva (“past-due criterion”): il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento del debito creditizio;

b. condizione soggettiva (“unlikeliness to pay” o inadempienza probabile): l’intermediario giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione creditizia, senza il ricorso ad azioni legali quale l’escussione delle garanzie.

Le soglie di rilevanza

Le soglie di rilevanza dell’indebitamento, da non superare per non venire iscritti alla Centrale dei Rischio o nelle SIC, sono le medesime su tutta l’area UE e si differenziano in base alla tipologia di debitore. E’ stata fatta una distinzione, infatti, tra:

  • Clientela retail (esposizioni al dettaglio);
  • Clientela non retail (altre esposizioni).

Le soglie di rilevanza sono più stringenti rispetto agli anni scorsi e sono state definite sia in termini assoluti che relativi. Nello specifico, tali limiti sono:

•    in termini assoluti: pari a € 100 per le esposizioni al dettaglio e € 500 per le altre esposizioni (anche se le autorità competenti possono fissare un ammontare inferiore);

•    in termini relativi: pari all’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del debitore verso qualsiasi tipologia di banca o intermediario creditizio e finanziario. Nella relazione illustrativa della Banca d’Italia di giugno 2020 è però riportato che “Le autorità competenti possono individuare una soglia diversa, compresa nell’intervallo da 0 a 2,5%, nel caso ritengano che la soglia di rilevanza dell’1% non corrisponda a un livello ragionevole di rischio”.

Quando si diventa cattivo pagatore?

In quali casi si può essere segnalati alla Centrale dei Rischi o nelle SIC come cattivi pagatori?

In base alle attuali regole, si viene segnalati quando le soglie di rilevanza vengono superate per 90 giorni consecutivi, conteggiati proprio a partire dal superamento dei limiti.

Occorre, inoltre, prestare attenzione sul fatto che non è possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (margini disponibili). In altre parole, la segnalazione scatterà anche se il debitore possiede altre disponibilità finanziarie su altre linee di credito parzialmente o per niente utilizzate.

Altra caratteristica da rilevare è l’introduzione dei seguenti due valori:

  • “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”;
  • “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”.

Nel primo caso, se vi è un’esposizione creditizia in default che è cointestata, lo stato di default si estende anche alle esposizioni dei singoli cointestatari. Di contro, se tutti i cointestatari sono in default, lo stato di default si estende automaticamente anche a quelle esposizioni che li vede cointestatari.

Quando si esce dallo stato di default?

Nella relazione illustrativa citata della Banca d’Italia è chiarito che, in base alle attuali norme, “un’esposizione precedentemente classificata in stato di default può essere riclassificata ad uno stato di non default laddove siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui la condizione per la classificazione in stato di default non è più soddisfatta”.

Da notare, sul punto, che il fatto di aver regolarizzato la propria posizione e che la propria esposizione creditizia non sia più in stato di default, non significa che automaticamente il nome del debitore possa essere cancellato dalla Centrale Rischi o dagli altri SIC.

Diverse sono infatti le variabili che concorrono a stabilire i tempi di durata di una segnalazione in Centrale Rischi:

  • finanziamento richiesto ed in corso di valutazione​: 180 giorni dalla data della richiesta;
  • richieste di finanziamento rinunciate o rifiutate: 90 giorni dalla data di aggiornamento con l’esito di rinuncia o rifiuto;
  • finanziamento rimborsato regolarmente: 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data. In caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri con eventi negativi, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati;
  • ritardo nel pagamento di 1 o 2 rate o mensilità: 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
  • ritardo nel pagamento di 3 o più rate o mensilità: ​24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
  • finanziamento non rimborsato (eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze): 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l’ente partecipante ha fornito l’ultimo aggiornamento, in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso. Al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, come risulta dal contratto.

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