Tutti i crediti del debitore, di chi non ottempera alle proprie obbligazioni nei tempi prestabiliti, sono (in linea di massima) pignorabili. E’ quindi previsto anche il pignoramento del deposito bancario.
Si tenga conto che il deposito bancario è un contratto con il quale il cliente deposita una somma di danaro presso la propria banca, la quale ne diventa proprietaria, ai sensi dell’art. 1834 del Codice Civile.
I limiti al pignoramento del deposito bancario
Il pignoramento del deposito bancario è limitato al triplo dell’assegno sociale, ma questo limite opera solo una volta.
Uno dei fattori più determinanti per tracciare i confini del pignoramento sul deposito bancario è la fonte di reddito del debitore.
Il legislatore, con l’Art. 545 del Codice di Procedura Civile, prevede una tutela a favore dei debitori che hanno come fonte di reddito quella derivante da pensione, da lavoro dipendente (compreso il risarcimento da licenziamento, il TFR, etc.) fissando dei limiti al pignoramento.
Nessun limite, invece, è posto per i depositi bancari (ma anche postali) provenienti da lavoro autonomo, professionale o imprenditoriale, redditi da capitali, investimenti, etc. tanto che il pignoramento può essere integrale.
Le attività propedeutiche al pignoramento del conto corrente
Il creditore, che intende pignorare il conto corrente del debitore, gli notifica innanzitutto l’atto di precetto. L’atto di precetto è, in buona sostanza, un invito ad adempiere, a pagare, entro il termine di massimo 10 giorni, in difetto di adempimento il creditore potrà dare inizio all’esecuzione forzata vera e propria.
Nell’atto di precetto non è assolutamente obbligatorio indicare con quale tipo di pignoramento il creditore intenderà procedere, in caso di inadempimento nei termini stabiliti da parte del debitore.
Al creditore è sempre consigliato ricorrere alle soluzioni distribuite da VERIFICHE PATRIMONIALI per conoscere quali siano i beni utilmente pignorabili intestasti al debitore.
Solo dopo aver conosciuto quali siano le redditività e i beni intestati al debitore, il creditore avrà elementi necessari per la giusta valutazione e stabilire con il suo Avvocati di fiducia se proseguire con un pignoramento dello stipendio, piuttosto che della pensione presso l’Ente erogante, degli immobili, dei terreni, dei canoni di locazione, del conto corrente postale piuttosto che del conto corrente bancario.
Nell’atto di precetto, però, non viene indicato quale tipo di pignoramento il creditore attuerà. Potrebbe infatti optare per il pignoramento dello stipendio direttamente in capo al datore di lavoro, della pensione presso l’Inps, dei canoni di locazione, e così via.
Come avviene il pignoramento del deposito bancario
Il momento in cui si realizza il blocco del deposito bancario, nei limiti previsti dalla legge, si realizza nel momento in cui il creditore, decorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, notifica quello di pignoramento presso terzi.
L’atto di pignoramento presso terzi viene notificato dal creditore tanto al debitore quanto alla banca, contemporaneamente.
Non appena la Banca riceve la notifica dell’atto di pignoramento, congelerà il conto corrente del debitore, in attesa dell’udienza innanzi al Giudice, il quale valuterà se ordinare all’istituto di versare le somme pignorate al creditore procedente.
I limiti al pignoramento del deposito bancario
Il legislatore pone dei limiti al pignoramento del deposito bancario, ma solo nel caso in cui si tratti di un conto ove viene accreditato lo stipendio o la pensione del debitore, in quanto al debitore va garantito il sostentamento.
Pignoramento delle somme presenti sul conto alla data dell’esecuzione
Quanto ai risparmi depositati sul conto corrente del debitore alla data di notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, questi possono essere pignorati solo se il loro ammontare supera il triplo dell’assegno sociale (che per il 2021 è stato fissato in € 460.28). In buona sostanza, se sul conto corrente c’è una giacenza inferiore a € 1.380,84 non può essere soggetta a pignoramento. Ogni euro eventualmente presente sul conto, ed eccedente gli impignorabili 1.380,84, può essere pignorato per intero sino all’estinzione del debito. Questo limite vale solo per una volta e più precisamente alla data di avvenuta notifica del pignoramento sulle somme già presenti sul conto, frutto di risparmi del correntista debitore.
Somme accreditare successivamente al pignoramento
Per quel che concerne le somme eventualmente accreditate sul conto dopo la data del pignoramento, derivanti da attività lavorativa subordinata o da pensione, il pignoramento può avvenire nella misura massima di un quinto per ogni mensilità.
Pignoramento di conti correnti senza risparmi derivanti da attività lavorativa subordinata e/o pensione
Il legislatore, per quanto riguarda eventuali conti correnti ove vengono accreditati danari derivanti da diverse redditività rispetto a quelle lavorative e/o pensionistiche, non pone limiti per garantire il sostentamento del debitore. In estrema sintesi, dunque, se sul conto del debitore si trovano somme di natura diversa da quella dello stipendio o della pensione, il creditore potrà pignorare l’intero deposito bancario e pertanto tutti i soldi ivi presenti.
Si tenga inoltre presente che il pignoramento si estende a tutti gli eventuali accrediti effettuati sul conto successivamente alla data di avvenuta notifica, sino a quella dell’udienza.
Cessazione degli effetti del pignoramento
Il pignoramento del conto corrente del debitore e/o del pensionato resta in piedi sino a quando il debito non verrà definitamente estinto. Il pignoramento del conto corrente del debitore e ove sono stata accreditate somme non derivanti da stipendio e/o da pensione, cesserà alla data dell’udienza, quando il Giudice, dopo aver assegnato al creditore procedente le somme di sua spettanza, determinerà la cessazione della procedura esecutiva.
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